governo: repubblica democratica
stato dei diritti civili e politici: Libero
costituzione: 7 novembre 1949
sistema giuridico: si basa su quello spagnolo
sistema legislativo: monocamerale, Assemblea Legislativa (Asamblea Legislativa)
sistema giudiziario: Corte Suprema, giudici eletti per otto anni dall'Assemblea Legislativa
religione: maggioranza cattolica
braccio della morte:
Data ultima esecuzioni: 0-0-0
condanne a morte: 0
Esecuzioni: 0
trattati internazionali sui diritti umani e la pena di morte:Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici
Primo Protocollo Opzionale al Patto
Secondo Protocollo Opzionale al Patto (per l'abolizione della pena di morte)
Convenzione sui Diritti del Fanciullo
Convenzione contro la Tortura ed i Trattamenti e le Punizioni Crudeli, Inumane o Degradanti
Convenzione Americana sui diritti umani
Protocollo alla Convenzione Americana sui diritti umani per l'abolizione della pena di morte
Convenzione Inter-Americana contro la Tortura
Statuto della Corte Penale Internazionale (esclude il ricorso alla pena di morte)
situazione:
La Costituzione della Repubblica del Costa Rica (1949), all’art. 21, afferma: “La vita umana è inviolabile”. L’art. 21 fa parte del titolo IV “Diritti individuali e garanzie”.
Il Costa Rica è abolizionista dal 1887. E’ stato tra i primi al mondo ad abolire la pena di morte, dopo il Venezuela (1863) e San Marino (1865).
In caso di estradizione dal Costa Rica, il paese richiedente deve garantire che la persona non sarà sottoposta alla pena capitale o all’ergastolo.
Il 16 dicembre 2020, la Costarica ha nuovamente cosponsorizzato e votato in favore della risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.