DAL DIRITTO PENALE DELL’OFFESA AL DIRITTO PENALE D’AUTORE, È LA LOGICA AMICO/NEMICO, MERITEVOLE/NON-MERITEVOLE DEI REGIMI TOTALITARI

13 Giugno 2025 :

Alessandro Orlando*

Da quasi quattro decadi a questa parte lo sviluppo e la potenza del modello mercantile competitivo si sono ormai incrementati indefinitamente, non soltanto in campo economico, ma anche nei settori sociali e della politica.
La lenta ma inesorabile decostruzione del cittadino come “soggetto cooperativo” (attore sociale consapevole dei propri diritti e doveri, homo iuridicus) e la sua trasformazione in “individuo competitivo” (atomo produttore e consumatore, homo oeconomicus) ha accompagnato contestualmente la decostruzione dei soggetti pubblici, in particolar modo dello Stato come titolare di compiti “sociali” ed erogatore di “servizi”, restringendo, se non comprimendo del tutto, il principio di eguaglianza sostanziale, cardine e fondamento delle Costituzioni del dopoguerra, in particolare di quella italiana.
Alla decostruzione del soggetto sociale e all’anestetizzazione del diritto pubblico come dispositivo di normazione degli “scopi” sociali richiesti allo Stato dalle Carte costituzionali (si vedano le modifiche costituzionali che hanno inserito, dopo la crisi del 2008, in Germania, Italia e Spagna, il c.d. pareggio di bilancio, misura in sé negatoria di qualunque politica sociale prevista e sollecitata dalle Costituzioni europee) ha fatto da contraltare, nell’ambito del c.d. diritto oggettivo, l’espansione del diritto privato e del diritto amministrativo, entrambi declinati in una pratica regolatoria dei mercati e dei conflitti fra privati (si veda la sregolata espansione negli ultimi decenni del secolo scorso delle c.d. Authorities amministrative, enti aventi il compito di dirimere controversie fra l’impresa mercantile e la massa dei consumatori).
Resta però, in controtendenza, un ramo del diritto pubblico di cui il modello e le regole della concorrenza portata all’estreme conseguenze tende ad accrescere la potenza: il diritto penale.
È noto che quasi in tutti i paesi ad alta potenza economica, il diritto penale è diventato nei decenni il dispositivo privilegiato di controllo, di classificazione e di punizione delle masse non “integrate” nel paradigma; si registra che, dagli anni Novanta del secolo scorso a oggi, la popolazione carceraria è aumentata (con conseguente “sovraffollamento”) pressoché in tutta Europa (U.E. e non), così come è cresciuta negli USA, in Russia e in Africa (negli ultimi due casi anche per dinamiche diverse e locali).
L’ingresso di nuove fattispecie di reato e l’aumento delle pene per i reati già esistenti, ispirati ad una logica meramente “punitiva” nei confronti dei diversi, dei non-meritevoli, ha consentito anche il progressivo “scivolamento” del diritto penale dal c.d. diritto penale dell’offesa al c.d. diritto penale d’autore, espressione tipica – quest’ultima – dei regimi dittatoriali e totalitari. In sintesi, il diritto penale come “braccio violento” del paradigma economico competitivo puro. La pesca “a strascico” del diritto penale del nemico ha infatti da sempre prediletto e tuttora predilige i tipi non integrati nel paradigma, i devianti dall’ordine governato esclusivamente dalle leggi dell’economia capitalistica di mercato, appunto i c.d. non meritevoli: migranti irregolari, piccoli spacciatori, tossicodipendenti, occupanti abusivi di immobili, contestatori di grandi opere, detenuti non addomesticabili, sex workers e in genere chi si pone (o meglio, è posto) ai margini della produzione e del consumo economici.
Alla illusione autoritaria di una società pacificata, una realtà senza conflitti sociali, senza rivolte di classe, ossia la c.d. costituzione irenica, di cui ormai parlano sempre più affermati giuristi, si contrappone la massa di marginali ed emarginati di cui sopra. Nei confronti di costoro, e al fine della salvaguardia del “decoro” e della “sicurezza urbana”, sono previsti altresì, in ambito amministrativo, e in collisione frontale con le libertà personali costituzionali, gli ordini (polizieschi) di allontanamento, i divieti (polizieschi) di stazionamento e le altre misure dell’arsenale amministrativo punitivo.
È il paradigma dell’ordine basato sull’economia di mercato pura che necessita del diritto autoritario “esclusivo” per la propria sopravvivenza. Contestare e opporsi è necessario, ma non basta. Non ci sarà soluzione al dispositivo penale/amministrativo autoritario, né alternativa possibile alla logica amico/nemico, meritevole/non-meritevole, senza l’affermazione di un nuovo ordine fondato sulla preminenza della persona come soggetto giuridico sociale nei confronti dell’individuo come atomo isolato competitivo, e senza soprattutto, una nuova previsione dei compiti e degli obiettivi “sociali” dello Stato costituzionale volti a limitare gli eccessi del libero mercato, a regolamentarlo per contemperare la giusta ricerca del profitto con il dovere sacrosanto di perseguire gli scopi generali di giustizia ed equità sociale.

* Avvocato, Docente di Diritto nell’Istituto Alberghiero Statale “Casini”, La Spezia

 

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