RISOLUZIONE SULLA MORATORIA DELLE ESECUZIONI APPROVATA DALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE

29 Gennaio 2013 :

Sessantasettesima sessione
Promozione e protezione dei diritti umani

Risoluzione 67/176

Adottata a New York il 20 dicembre 2012, con 111 voti a favore, 41 contrari e 34 astensioni.
 
Moratoria sull’uso della pena di morte

L’Assemblea Generale,

In conformità con gli scopi e i principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite;

Richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione sui Diritti del Fanciullo;

Riaffermando le sue risoluzioni 62/149 del 18 dicembre 2007, 63/168 del 18 dicembre 2008 e 65/206 del 21 dicembre 2010 sulla questione di una moratoria sull’uso della pena di morte, con cui l’Assemblea Generale ha invitato gli Stati che ancora mantengono la pena di morte a stabilire una moratoria delle esecuzioni nella prospettiva di abolirla;

Accogliendo con favore la decisione 18/117 del Consiglio Diritti Umani del 28 settembre 2011,

Considerato che ogni errore o fallimento giudiziario nella pratica della pena di morte è irreversibile e irreparabile;

Convinta che una moratoria sull’uso della pena di morte contribuisce al rispetto della dignità umana e al rafforzamento e al progressivo sviluppo dei diritti umani, e considerato che non esiste alcuna prova decisiva che dimostri il valore deterrente della pena di morte;

Preso atto dei dibattiti locali e nazionali in corso e delle iniziative regionali sulla pena di morte, così come della propensione di un numero crescente di Stati Membri a rendere disponibili al pubblico le informazioni sull’uso della pena di morte;

Preso atto inoltre della cooperazione tecnica tra gli Stati Membri in relazione alle moratorie sulla pena di morte;

1.      Esprime la sua profonda preoccupazione per la continua applicazione della pena di morte;

2.      Accoglie con favore il rapporto del Segretario Generale sull’attuazione della risoluzione 65/206 e delle raccomandazioni in essa contenute;

3.      Accoglie inoltre con favore i passi intrapresi da alcuni Stati Membri per ridurre il numero dei reati per i quali la pena di morte può essere comminata e le decisioni prese da un crescente numero di Stati, a tutti i livelli di governo, di applicare una moratoria delle esecuzioni, cui ha fatto seguito, in molti casi, l’abolizione della pena di morte;

4.      Invita tutti gli Stati:

(a) a rispettare gli standard internazionali che prevedono salvaguardie che assicurano la protezione dei diritti di coloro che rischiano la pena di morte, in particolare gli standard minimi, come stabiliti nell’allegato alla risoluzione 1984/50 del 25 maggio 1984 del Consiglio Economico e Sociale, così come a fornire al Segretario Generale le informazioni a questo riguardo;
(b) a rendere disponibili le informazioni rilevanti circa l’uso della pena di morte, tra l’altro, il numero di persone condannate a morte, il numero di persone nel braccio della morte e il numero di esecuzioni, il che può contribuire a trasparenti e informati dibattiti nazionali e internazionali, compresi quelli sugli obblighi degli Stati relativi alla pratica della pena di morte;
(c) a limitare progressivamente l’uso della pena di morte e a non imporla per i reati commessi da minori di diciotto anni di età e alle donne in stato di gravidanza;
(d) a ridurre il numero dei reati per i quali può essere comminata la pena di morte;
(e) a stabilire una moratoria delle esecuzioni nella prospettiva dell’abolizione della pena di morte;

5.      Invita gli Stati che hanno abolito la pena di morte a non reintrodurla, e li incoraggia a condividere le loro esperienze sulla questione;

6.      Invita inoltre gli Stati che non l’hanno ancora fatto a considerare di aderire o ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che mira all’abolizione della pena di morte;
 
7.      Chiede al Segretario Generale di riferire all’Assemblea Generale nella sua sessantanovesima sessione sull’attuazione di questa risoluzione; 

8.      Decide di continuare a prendere in esame la questione nella sua sessantanovesima sessione nell’ambito del punto all’ordine del giorno dal titolo “Promozione e protezione dei diritti umani”.