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LA LEGGE ISRAELIANA SULLA PENA DI MORTE CALPESTA IL DIRITTO: LAICO E ANCHE EBRAICO
4 aprile 2026: Domenico Bilotti su l’Unità del 4 aprile 2026
Il parlamento monocamerale israeliano si è pronunciato. Dopo tre letture e dodici ore di aula, è legge la misura di comminatoria della pena di morte per i residenti della Cisgiordania condannati a causa di atti terroristici dai tribunali militari. Se già appare preoccupante dare una cornice di legalità piena alla pena capitale, probabilmente nel caso di specie a fare inorridire è anche la giurisdizione che può irrogarla: non il tribunale civile in tempo di pace e non a carico di cittadini o residenti israeliani. La norma evidenzia, almeno indirettamente, l’ulteriore carica afflittiva delle leggi israeliane in materia di residenza e cittadinanza, che rendono a dir poco oneroso e disagevole il conseguimento del relativo status in capo agli stranieri. È stato osservato che simile provvedimento di condanna, previsto da una legge speciale, potrebbe in realtà essere applicato a chiunque causi “intenzionalmente la morte di (almeno, n.d.r.) una persona con l’obiettivo di negare l’esistenza dello Stato di Israele”. Per quanto sia fondato richiamarsi alla lettera della disposizione, è altrettanto lampante che essa miri essenzialmente a rivolgersi ai militanti recentemente condannati per il loro sostegno alla causa palestinese, accusati di omicidio o strage – la normativa israeliana riconosce una qualche differenziazione tra l’uccisione omicidiaria e la, più grave, ipotesi dell’aver voluto cagionare la morte di molti, indeterminati, con un solo atto criminoso. Nonostante sia possibile, perciò, tentare di ricondurre una legge speciale del genere al complesso tenore dell’ordinamento israeliano e persino a una contorta legittimazione religiosa avverso i soggetti infedeli, pare che la sostanza non cambi. Riportare la pena di morte tra le pene principali di una giurisdizione militare è un passo indietro col destino, con la democrazia, con la pace. Negarlo un’illusione, rivendicarlo una sconfitta. La Knesset è giunta a tale poco invidiabile risultato sotto la attiva spinta del ministro per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, leader carismatico di “Potere Ebraico”. Questo partito brutalizza l’ideologia kahanista, in base alla quale la sola ricetta per combattere il pregiudizio antisemita nel mondo arabo-islamico sia quella di muovere guerra. I fieri festeggiamenti di Ben-Gvir tuttavia vanno contro una lunga tradizione di giuristi israeliani che avevano combattuto in termini generali per i diritti umani, a favore di una politica del diritto israeliana sulle libertà civili e addirittura esplicitamente contro la pena di morte, la carcerazione a vita e i trattamenti penitenziari inumani avverso la detenzione politica. Haim Cohn fu, ad esempio, ministro di giustizia con poteri speciali nel 1952 e di certo, anche per esperienza di vita, fu ostile a ogni revisionismo, fosse pure storico-ideologico, sull’Olocausto. Non perorò mai la pena di morte né nella giustizia ordinaria né nell’apparato sanzionatorio della legge militare. Contro il diritto laico, perciò, e una tradizione dottrinale che univa riformisti e conservatori, pare che la Knesset sia andata addirittura contro il diritto ebraico, sotto le cui nobili spoglie ha per di più cercato di nascondersi. La pena di morte, benché occasionalmente ammessa in varie forme dalla lapidazione allo strangolamento, passando per la decapitazione e il rogo, è secondo consolidata dottrina rabbinica ormai desueta. Gli abolizionisti più intransigenti fanno risalire la sopravvenuta desuetudine alla distruzione del Tempio nel primo secolo dopo Cristo, nel quadro di una generale svalutazione di ogni punizione corporale. Il giurista Maimonide coniò in proposito la nota massima per cui è meglio l’assoluzione di mille colpevoli che la condanna a morte di un innocente. Per il Nostro, in sostanza, la teoria dell’errore fisiologico era poco soddisfacente, ed è noto quanto le scuole rabbiniche definissero sanguinari quei tribunali che applicavano la pena capitale, fosse anche solo occasionalmente (“una volta ogni settant’anni”). La presa di distanza dal boia accomuna da decenni conservatori, riformisti e ortodossi (tra i classici: Bokser, Holdheim, Wise, Edelstein). La decisione così assunta, più che aprire un brutto precedente di politica giudiziaria locale, conferma semmai una valutazione sempre più generale. Stati e corone non disprezzano di impugnare reliquie, rosari e scritture per somministrare la morte, soprattutto quando loro conviene in violazione delle stesse scritture che invocano. La ghigliottina scende più rapida della forza di gravità e tradire Dio diventa quasi secondario rispetto a tradire violentemente, e con compiacimento, ogni speranza di perdono, compassione e cooperazione. I morti in battaglia son sempre due: un cadavere e la giustizia.
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