UNA PENA OLTRE ALLA PENA: IL CASO DEI ‘LIBERI SOSPESI’
26 febbraio 2022: Valentina Manchisi su Il Riformista del 25 febbraio 2022
Il dibattito sull’irragionevole lentezza del processo penale in Italia è, purtroppo, sempre attuale. Altrettanto tristemente attuale è il dramma del carcere ogni qual volta esso venga applicato. Famiglie, affetti, psiche di chi finisce nelle maglie del sistema penale vengono tragicamente devastati. Nell’alveo delle risposte del nostro sistema sanzionatorio esiste poi una zona grigia, tanto consistente quanto poco dibattuta se non per motivi meramente organizzativi: la fase di concessione delle misure alternative alla detenzione, applicabili quando le pene non sono eccessivamente elevate e se non riguardano condanne per reati ostativi. Sarebbero risposte sanzionatorie da far invidia a qualsiasi sistema special preventivo, se non fosse per una grave falla del sistema: vengono applicate a distanza di parecchi anni non solo dal fatto commesso, ma anche dal momento in cui vengono richieste. I Tribunali di Sorveglianza scoppiano, e si è tentato di alleggerirne il carico attribuendo al singolo Magistrato di Sorveglianza la competenza per le pene di minore entità, peraltro con una decisione priva di precedente contraddittorio che quindi viene fortemente ridotto seppur in un momento tanto delicato perché direttamente incisivo sulla libertà della persona. Sono anni che Rita Bernardini solleva la questione delle circa ottantamila persone che attendono una risposta alla propria istanza di espiazione della pena in misura alternativa al carcere: ottantamila “liberi sospesi”, persone che in molti casi hanno sì commesso reati nel passato, ma che nei lunghi anni del processo penale a loro carico e dell’attesa del procedimento in Sorveglianza hanno ripreso autonomamente in mano la propria vita, ripagato i danni civili e morali causati con le proprie condotte, trovato lavoro stabile, creato una famiglia. Persone che improvvisamente si ritrovano a temere che un Tribunale o un Magistrato possa applicare loro una misura più o meno privativa della libertà personale, carcere compreso. Il numero di anni che trascorre tra il momento dell’istanza di misura alternativa del condannato e il momento in cui viene emessa la decisione non di rado supera moltissimo l’entità della pena stessa. Un tempo in cui tante persone, ben prima dell’intervento dello Stato educatore, possono dare concretamente prova di aver ricostruito autonomamente una vita risocializzata. Non esiste nel nostro sistema – penale e penitenziario – un meccanismo che possa avallare un’avvenuta riconciliazione di questi soggetti con la società, quand’anche essi abbiano già restituito e ricostruito. Così, quella di tanti “liberi sospesi” diviene un’espiazione ben più lunga rispetto a quella prevista dalla sentenza di condanna, creando una condizione disumana e che riporta indietro di anni il positivo percorso di vita di costoro. È un’afflizione aggiuntiva, una pena oltre alla pena. Qualcosa di più della sanzione, che però non trova fondamento in una norma di legge bensì solo nell’inerzia, nel malfunzionamento, nella carenza di risorse e di personale: un sistema colabrodo in cui ciclicamente si cerca di salvare il salvabile tra un rattoppo legislativo e un protocollo organizzativo. Vien da domandarsi se, a tali condizioni, non sia da ridiscutere il concetto di esigibilità della pena quando quest’ultima non risponda più alla primaria esigenza di rieducazione del condannato sancita dall’articolo 27 della Costituzione. La certezza della pena, intesa ciecamente quale risposta automatica e a prescindere dalla realtà fattuale e personale del singolo individuo a cui è stata comminata, nei fatti si traduce in una mera prassi burocratica: deve avere il suo corso perché la legge così stabilisce e anche perché la società non può accettare che un condannato non sconti la sua condanna. Una riflessione va fatta anche in relazione al principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, secondo il quale, con una lettura a contrario, situazioni diverse devono essere trattate in modo diverso e che, perciò, non viene rispettato se la pena viene applicata a prescindere dai profili rieducativi, quand’anche essa non ne abbia. Esiste la prescrizione della pena, controbatteranno i puristi del codice Rocco. Ma il presupposto di tale istituto è che l’esecuzione non sia in corso e così le richieste di misure alternative alla detenzione finiscono affollate in quell’imbuto chiamato Tribunale. Servirebbe che il legislatore intervenisse per modificare tutte le norme rilevanti sul sistema sanzionatorio e per prevedere, in caso di tardiva trattazione delle richieste di misura alternativa, una valutazione sull’esigibilità della pena in ogni singolo caso concreto, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e di rieducazione, poiché in una società che possa dirsi rispettosa dei diritti umani fondamentali non è ammissibile un meccanismo automatico ove le falle burocratiche minano ogni giorno la vita di chi, invece, nello Stato dovrebbe trovare una maggiore tutela.
|