L’ARABIA LO GIUSTIZIA PER AVER PROTESTATO QUANDO AVEVA 16 ANNI
30 agosto 2025: Domenico Bilotti su l’Unità del 30 agosto 2025 In Arabia Saudita il Caronte dell’omicidio di Stato non disdegna di andare a prendere sull’altra sponda dell’Acheronte anime di condannati per reati commessi quando i loro presunti autori erano ragazzini. Il 21 agosto scorso è toccato a Jalal Labbad, la cui colpa, maturata all’età di sedici anni, era consistita nel partecipare alle proteste della minoranza sciita per il trattamento prevaricatorio subito dalle autorità di Riad e nel seguire le esequie funebri di suoi fratelli di fede uccisi in azioni di polizia. Nella giurisdizione saudita il corpo dei giustiziati viene trattenuto: nessuna garanzia per la libertà religiosa dei familiari, che vorrebbero nei tempi dovuti procedere ai propri rituali mortuari. Si tratta di un’esigenza intima e comunitaria condivisa da tutte le componenti dell’Islam odierno. Non è un caso che i miliziani di Daesh, per ammonire circa la schiacciante superiorità dei propri disposti, procedessero a devastazioni e saccheggi nelle sepolture dei sufi: la massima profanazione contro i paria degli ordinamenti fondamentalisti. Il dissenso politico della minoranza sciita nell’Arabia Orientale ha scomodato la legislazione antiterrorismo, ma è uno specchietto per le allodole, perché, in casi simili, anche la discrezionalità del giudice (“ta’zir”, in passato ponte per interpretazioni di benevolo ammonimento) può essere sufficiente a mandare a morte criminali-bambini, magari come nel nostro caso giustiziati dopo anni di trattenimento arbitrario. Nell’estate di quattro anni fa, era stato il turno di Mustafa al-Darwish. Imputazioni, allegazioni di tortura durante il periodo custodiale, violazioni processuali ... tutto drammaticamente simile. Era tipico del peggior oscurantismo dei secoli passati emanare implausibili verdetti di morte: animali resisi responsabili di azioni di vilipendio verso le istituzioni religiose, persone fisiche già scomparse ma cui fittiziamente si voleva (ri)dare la morte per amplificare la condanna delle aberrazioni compiute, infanti, imputati per fatti commessi anche prima del conseguimento della capacità d’agire. Il diritto delle liberaldemocrazie aveva dimostrato di voler invertire la rotta. Il diritto minorile si era costituito essenzialmente come diritto promozionale e tuzioristico nei confronti dei giovanissimi, come chiaramente dimostrava l’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1989, adottando in Assemblea Generale la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Quanto al diritto italiano, la Corte Costituzionale aveva tesaurizzato numerosi spunti giurisprudenziali, invero prima meno netti, sancendo l’illegittimità dell’ergastolo minorile con la sentenza n. 168 del 1994: la pena perpetua, in particolar modo a quella età, non è capace di coordinare finalità educativo-pedagogiche e finalità socio-rieducative. Un argomento in fondo simile, unito a un previo scrutinio sulla minore capacità di discernimento dei soggetti ancora in formazione, era seguito, nel contrasto della pena capitale a danno di minori, da avvedutissimi giuristi islamici. Non bastasse lo scetticismo di molti Autori classici dall’XI al XIV secolo (Ibn Taymiyya e al-Walid al-Baji appaiono a lungo dubbiosi circa la sanzione violenta dell’apostasia, in forza di argomenti prevalentemente letteralistici), ai giorni nostri il sociologo iracheno Taha Alalwani e l’attivista indiano Ahmad Kutty rappresentano autorevoli e seguite posizioni abolizioniste, non soltanto nei Paesi dove i due hanno espresso il proprio cimento intellettuale. Scorgendo più attentamente l’infame lista delle comminatorie capitali, la sensazione più sgradevole è quella di trovarsi davanti al macabro specchio di un racconto dell’orrore. In Arabia Saudita il paradigma istituzionale è quello teocratico (regno islamico), in Italia lo sfondo di riferimento è la crisi del costituzionalismo democratico. L’uno e l’altra, ciascuno con strumenti normativi e giudiziari propri, declinano l’involuzione panpenalistica del diritto odierno attaccando le libertà secondo tre convergenti prospettive: la repressione della diversità culturale e religiosa nel prisma dell’ordine pubblico, l’utilizzo opportunistico delle norme speciali in materia di terrorismo e associazioni di natura criminale, la mancanza di vergogna a sanzionare persino quelle categorie soggettive normalmente fatte salve dall’imputabilità o, almeno, dalle pene più gravi. Chi suggerisce il carcere per il minore infraquattordicenne, chi propone l’abbattimento degli insed iamenti gitani, chi vuole una pena modellata per tutti sulla legislazione antimafia, anche in presenza di reati di più ridotta offensività sociale, sarebbe certamente a suo agio sotto lo scudo di ogni autoritarismo. Questa “sensibilità” antiumanitaria uccide i giovani o il loro futuro: forca, galera o miseria. Va bene tutto.
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